Conto titoli: IVAFE aliquota 0,20% (quadro RW) https://www.serviziassocaaf.it/index.php?option=com_content&view=article&id=132:unico-ibm-italia&catid=91:corporate&Itemid=207 https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/cambi/ricerca/ricerca.html?anno_cambio=2022 le attività finanziarie sono assoggettate ad un'aliquota dello 0,20%. Il loro possesso comporta la compilazione del Quadro RW ai righi 1-5 ai fini monitoraggio, ed ai righi 6-7 ai fini calcolo e liquidazione dell'imposta con il recupero dell'eventuale imposta patrimoniale pagata all'estero. il Quadro RM (sezione V), per dichiarare i redditi di capitale di fonte estera (esempio: dividendi, utili o interessi bancari). In particolare, i dividendi sulle azioni conservate in deposito negli Stati Uniti, assoggettati alla sola imposta convenzionale americana del 15%, verranno ulteriormente tassati al 26% sul "lordo frontiera" attraverso la compilazione di tale Quadro; Indicare in un rigo il valore iniziale (ad inizio anno o all’inizio del periodo di detenzione) del portafoglio titoli, e come valore finale, quello immediatamente antecedente al momento dell’apporto di capitale; Indicare in un successivo rigo, il valore iniziare di detenzione del portafoglio al momento dell’apporto ed il relativo valore finale (a fine anno o a fine del periodo di detenzione); Procedere allo stesso modo per ciascun successivo apporto di capitale avvenuto nel corso del periodo di imposta oggetto di analisi. Esempio: Ipotizziamo un dossier titoli che ad inizio anno ha un valore di 10.000 euro. In data 02/07 l’investitore effettua un apporto di capitale di 5.000 euro (a quella data il valore del dossier titoli è di 11.000 euro). Il valore del dossier titoli a fine anno è di 18.000 euro. In questo caso la procedura di compilazione semplificata del quadro RW non può essere applicata. In questo caso, infatti, si rende necessario compilare più righi: – Un rigo contenente il codice 20 (in colonna 3), con valore iniziale 10.000 e valore finale 11.000 euro per 183 giorni; – Un rigo contenente il codice 20 (in colonna 3) con un valore iniziale di 16.000 (11.000 + 5.000) euro, e valore finale di 18.000 per 182 giorni. L’IVAFE deve essere determinata su 11.000 per 183 giorni, quindi pari a 11 euro e poi su 18.000 per 182 giorni, quindi pari a 18 euro. L’IVAFE complessiva da versare è pari a 29 euro. ----------- L’acconto di IVIE ed IVAFE deve essere versato in due rate qualora l’importo della prima superi 103,00 euro (articolo 17, comma 3, del DPR n. 435/2001). In tale ipotesi: La prima rata, pari al 40%, è dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente; La seconda, pari alla differenza tra l’acconto complessivo e la prima rata, va versata entro il 30 novembre. In caso contrario, il versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre. E’ necessario, quindi, prestare attenzione alle corrette scadenze di versamento dell’acconto in rata unica o in due rate. ------------- Compilazione quadro RW dividendi incassati -> Quadro RM 26% Sezione V nel rigo RM12, indicare: nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in APPENDICE alla voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva"; nel caso dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, percepiti senza applicazione della ritenuta, al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, indicare il codice L "proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta"; nella colonna 2, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in APPENDICE al FASCICOLO 1, la tabella "Elenco Paesi e Territori esteri"). Nel caso di redditi derivanti dalla partecipazione agli OICR istituiti in Italia e a quelli istituiti in Lussemburgo non è necessario compilare questa colonna; nella colonna 3, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto; nella colonna 4, l'aliquota applicabile; nella colonna 5, il credito IVCA; nella colonna 6, l'imposta dovuta. Da tale importo va scomputato l'importo di colonna 5. Nella colonna 7, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15). In tal caso, per i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero. La colonna 8 va barrata se trattasi dei proventi di cui al comma 1 dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973. Nel rigo RM13, con riferimento ai redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, indicare: nella colonna 1 , l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta; nella colonna 2 , l'imposta dovuta.